Sommario - Editoriale - Sponsor - La Rivista - Solution Groups - Contatti
Il ministro per l'IT Lucio Stanca avverte:
"Ancora scarso il ricorso alla tecnologia nella piccola e media impresa"


VisitSardinia,
successo per la Regione Sardegna


La TV digitale terrestre,
future generation
E-commerce
in lenta ma costante ascesa anche nelle regioni meridionali
F.I.P.
Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo


1° Master delle Farine

Eventi e Fiere

...a proposito di Euro&Med Food
a cura del Presidente della Confcommercio e Vice presidente
della Camera di Commercio
Dott. Matteo Biancofiore


Geografia enoica d'Italia
Prima tappa: provincia di Foggia
a cura del Dott. Agronomo
Vito Antonio Fanizza
Vinificazione

Turismo Enogastronomico

Il Turismo che vive di natura, in vetrina alla Borsa Verde
Imprenditrici agricole
in Italia


Premio Ilaria Alpi
Tendenze e tecniche di cottura
a cura dello chef di cucina dell'Unione Regionale Cuochi Lazio - Federazione Italiana Cuochi, Alessandro Circiello


Ricette
a cura di Alessandro Circiello e
Chiara Tribuzio
L'Olio Extra Vergine di Oliva
La Professionalità
in una struttura ricettiva:
Punto di partenza o di arrivo?


Progetto SPO.T:
il nuovo modo di comunicare tra amministrazioni e settori economici


Internet Point

Formazione



...a colloquio con:
Ottavio Severo
Segretario Provinciale Confesercenti

 
 

 

INTERNET POINT E SERVIZIO FAX

Roma, 1 marzo 2004

Direzione generale concessioni ed autorizzazioni
Divisione II
c.a. Dr.ssa Maria Tondi

Ministero delle comunicazioni
Viale America, 201 00144 - ROMA

Prot.n.3704.11/2004 GDA

Oggetto: INTERNET POINT ED INVIO/RICEZIONE FAX QUALI ATTIVITA' COMPLEMENTARI AD ESERCIZI PUBBLICI, DI COMMERCIO E SERVIZI VARI. APPLICABILITA' DELIBERAZIONE AUTORITY 15 aprile 2003, n.102.

L'art.25 del "Codice delle comunicazioni elettroniche", approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, abrogando la Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 19 luglio 2000, n.467, assoggetta le imprese interessate a prestare servizi di comunicazione elettronica all'obbligo di presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare o dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare servizi di comunicazione elettronica.
Tale dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività, va resa sul modello di cui all'allegato 9 al Codice. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione di cui all'art.1 della legge 31 luglio 1997, n.249.
Orbene, con riferimento ad attività quali quelle di pubblico esercizio (albergo, caffè/bar, ecc.), commercio e servizi vari, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con Deliberazione 15 aprile 2003, n.102, pubblicata sulla G.U. n.113, del 17 maggio 2003, aveva fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'abrogata Deliberazione n.467/00.
Il provvedimento, considerato:
-che erano pervenute all'Autorità dalle Associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggette alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;
-che la messa a disposizione del pubblico della possibilità di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari o autorizzati;
escludeva dalla nozione di fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, quell'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mettesse a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

Detta Deliberazione ha finora evitato agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi ed alle imprese che prestano servizi, che non abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, l'assoggettamento agli obblighi relativi:

a) all'autorizzazione e relativi diritti di istruttoria;
b) all'iscrizione all'apposito Registro e relativa tassa di concessione;
c) al rispetto delle norme in materia di identificazione dei clienti, indicazione dei prezzi, manutenzione delle attrezzature ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Ciò premesso, si chiede se la Deliberazione n.102/2003 dell'Autority sia ancora applicabile e se alcuni degli obblighi elencati alle tre lettere sopra evidenziate (o tutti) siano o meno da adempiere da parte dei menzionati esercizi che non abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni.
In particolare, si chiede altresì se, ai fini di cui alla lett.c), il Ministero ritenga che detti esercizi debbano porre in essere particolari comportamenti, anche al fine di fronteggiare i rischi di commissione di reati mediante l'uso della rete internet.

Distinti saluti,
Dr. Giuseppe Dell'Aquila


Roma, 1 marzo 2004

Direzione generale concessioni ed autorizzazioni
Divisione II
c.a. Dr.ssa Maria Tondi

Ministero delle comunicazioni
Viale America, 201 00144 - ROMA

Prot.n.3704.11/2004 GDA

Oggetto: INTERNET POINT ED INVIO/RICEZIONE FAX QUALI ATTIVITA' COMPLEMENTARI AD ESERCIZI PUBBLICI, DI COMMERCIO E SERVIZI VARI. APPLICABILITA' DELIBERAZIONE AUTORITY 15 aprile 2003, n.102.

L'art.25 del "Codice delle comunicazioni elettroniche", approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, abrogando la Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 19 luglio 2000, n.467, assoggetta le imprese interessate a prestare servizi di comunicazione elettronica all'obbligo di presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare o dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare servizi di comunicazione elettronica.
Tale dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività, va resa sul modello di cui all'allegato 9 al Codice. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione di cui all'art.1 della legge 31 luglio 1997, n.249.
Orbene, con riferimento ad attività quali quelle di pubblico esercizio (albergo, caffè/bar, ecc.), commercio e servizi vari, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con Deliberazione 15 aprile 2003, n.102, pubblicata sulla G.U. n.113, del 17 maggio 2003, aveva fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'abrogata Deliberazione n.467/00.
Il provvedimento, considerato:
· che erano pervenute all'Autorità dalle Associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggette alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;
· che la messa a disposizione del pubblico della possibilità di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari o autorizzati;
escludeva dalla nozione di fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, quell'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mettesse a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

Detta Deliberazione ha finora evitato agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi ed alle imprese che prestano servizi, che non abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, l'assoggettamento agli obblighi relativi:

a) all'autorizzazione e relativi diritti di istruttoria;
b) all'iscrizione all'apposito Registro e relativa tassa di concessione;
c) al rispetto delle norme in materia di identificazione dei clienti, indicazione dei prezzi, manutenzione delle attrezzature ed abbattimento delle barriere architettoniche.


Ciò premesso, si chiede se la Deliberazione n.102/2003 dell'Autority sia ancora applicabile e se alcuni degli obblighi elencati alle tre lettere sopra evidenziate (o tutti) siano o meno da adempiere da parte dei menzionati esercizi che non abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni.
In particolare, si chiede altresì se, ai fini di cui alla lett.c), il Ministero ritenga che detti esercizi debbano porre in essere particolari comportamenti, anche al fine di fronteggiare i rischi di commissione di reati mediante l'uso della rete internet.


Distinti saluti,
Dr. Giuseppe Dell'Aquila


Ministero delle Comunicazioni

PROT. N. DGCA/2/ZOFF

Oggetto: Internet Point ed invio/ricezione fax quali attività complementari ad esercizi pubblici, di commercio e servizi vari. Applicabilità deliberazione Autorità 15 aprile 2003, n. 102.

Si fa riferimento alla nota n. 3704.11/2004 GDA con la quale codesta Confederazione chiedeva alla scrivente se era ancora applicabile la deliberazione n. 102 del 15.04.03 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che escludeva dall'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'abrogata delibera n. 467/00/CONS tutte le tipologie di pubblici esercizi la cui attività principale non consiste nella messa a disposizione al pubblico di servizi di comunicazione elettronica.

Al riguardo si conferma che recentemente la medesima Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito, in relazione alle nuove norme contenute nel D.L.vo 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) la non sussistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) prevista dall'art. 25 del suddetto decreto, per tutti gli esercenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata delibera 102/03.

Di conseguenza essendo venuto meno ogni obbligo di presentazione al Ministero della suddetta D.I.A. per questi esercenti vengono meno anche gli obblighi indicati ai punti A, B e C della nota di codesta Confederazione.


Il Direttore Generale
D.ssa Laura ARIA

 


Anno 1
N. 1 Aprile 2004


Archivio
 
N.0 Marzo 2004
N.1 Aprile 2004
N.2 Maggio 2004
N.3 Giugno 2004
N.4 Luglio 2004
N.5 Agosto 2004
N.6 Settembre 2004
N.7 Ottobre 2004
N.8 Novembre 2004
N.9 Dicembre 2004
N.10 Gennaio 2005
N.11 Febbraio 2005
N.12 Marzo 2005
N.13 Aprile 2005
N.14 Maggio 2005
N.15 Giugno 2005
N.16 Luglio 2005
N.17 Settembre 2005
N.18 Ottobre 2005
N.20 Dicembre 2005
N.21 Gennaio 2006
N.22 Febbraio 2006
N.23 Marzo 2006
N.24 Aprile 2006
N.25 Maggio 2006
N.26 Sett/Ott 2006
N.27 Novembre 2006
N.28 Dic/Genn 2007

 

 

 
Copyright © 2004 - 2007 Enogastronomia Impresa & Mercato. Tutti i diritti riservati.