INTERNET POINT E SERVIZIO
FAX
Roma, 1 marzo 2004
Direzione generale concessioni ed autorizzazioni
Divisione II
c.a. Dr.ssa Maria Tondi
Ministero delle comunicazioni
Viale America, 201 00144 - ROMA
Prot.n.3704.11/2004 GDA
Oggetto: INTERNET POINT ED INVIO/RICEZIONE FAX QUALI ATTIVITA'
COMPLEMENTARI AD ESERCIZI PUBBLICI, DI COMMERCIO E SERVIZI VARI.
APPLICABILITA' DELIBERAZIONE AUTORITY 15 aprile 2003, n.102.
L'art.25
del "Codice delle comunicazioni elettroniche", approvato
con decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, abrogando la Deliberazione
dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 19
luglio 2000, n.467, assoggetta le imprese interessate a prestare
servizi di comunicazione elettronica all'obbligo di presentare al
Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, resa dalla persona
fisica titolare o dal legale rappresentante della persona giuridica,
o da soggetti loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare
servizi di comunicazione elettronica.
Tale dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività,
va resa sul modello di cui all'allegato 9 al Codice. Le imprese
titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel Registro
degli Operatori di Comunicazione di cui all'art.1 della legge 31
luglio 1997, n.249.
Orbene, con riferimento ad attività quali quelle di pubblico
esercizio (albergo, caffè/bar, ecc.), commercio e servizi
vari, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con
Deliberazione 15 aprile 2003, n.102, pubblicata sulla G.U. n.113,
del 17 maggio 2003, aveva fornito chiarimenti in merito all'applicabilità
dell'abrogata Deliberazione n.467/00.
Il provvedimento, considerato:
-che erano pervenute all'Autorità dalle Associazioni di categoria
alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio
cui dovrebbero essere soggette alcune tipologie di pubblici esercizi
o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione
della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni
quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete
Internet;
-che la messa a disposizione del pubblico della possibilità
di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei
detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo
rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a
disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali
o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori
già licenziatari o autorizzati;
escludeva dalla nozione di fornitore di un servizio pubblico di
telecomunicazioni, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997, quell'esercente l'attività
commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria,
tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività
di telecomunicazioni, mettesse a disposizione della propria clientela
le apparecchiature terminali di rete.
Detta Deliberazione ha finora evitato agli esercizi commerciali,
ai pubblici esercizi ed alle imprese che prestano servizi, che non
abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni,
l'assoggettamento agli obblighi relativi:
a) all'autorizzazione e relativi diritti di istruttoria;
b) all'iscrizione all'apposito Registro e relativa tassa di concessione;
c) al rispetto delle norme in materia di identificazione dei clienti,
indicazione dei prezzi, manutenzione delle attrezzature ed abbattimento
delle barriere architettoniche.
Ciò premesso, si chiede se la Deliberazione n.102/2003
dell'Autority sia ancora applicabile e se alcuni degli obblighi
elencati alle tre lettere sopra evidenziate (o tutti) siano o meno
da adempiere da parte dei menzionati esercizi che non abbiano come
oggetto principale l'attività di telecomunicazioni.
In particolare, si chiede altresì se, ai fini di cui alla
lett.c), il Ministero ritenga che detti esercizi debbano porre in
essere particolari comportamenti, anche al fine di fronteggiare
i rischi di commissione di reati mediante l'uso della rete internet.
Distinti saluti,
Dr. Giuseppe Dell'Aquila
Roma, 1 marzo 2004
Direzione generale concessioni ed autorizzazioni
Divisione II
c.a. Dr.ssa Maria Tondi
Ministero delle comunicazioni
Viale America, 201 00144 - ROMA
Prot.n.3704.11/2004 GDA
Oggetto: INTERNET POINT ED INVIO/RICEZIONE FAX QUALI ATTIVITA'
COMPLEMENTARI AD ESERCIZI PUBBLICI, DI COMMERCIO E SERVIZI VARI.
APPLICABILITA' DELIBERAZIONE AUTORITY 15 aprile 2003, n.102.
L'art.25 del "Codice delle comunicazioni elettroniche",
approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, abrogando
la Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni del 19 luglio 2000, n.467, assoggetta le imprese
interessate a prestare servizi di comunicazione elettronica all'obbligo
di presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione,
resa dalla persona fisica titolare o dal legale rappresentante della
persona giuridica, o da soggetti loro delegati, contenente l'intenzione
di iniziare servizi di comunicazione elettronica.
Tale dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività,
va resa sul modello di cui all'allegato 9 al Codice. Le imprese
titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel Registro
degli Operatori di Comunicazione di cui all'art.1 della legge 31
luglio 1997, n.249.
Orbene, con riferimento ad attività quali quelle di pubblico
esercizio (albergo, caffè/bar, ecc.), commercio e servizi
vari, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con
Deliberazione 15 aprile 2003, n.102, pubblicata sulla G.U. n.113,
del 17 maggio 2003, aveva fornito chiarimenti in merito all'applicabilità
dell'abrogata Deliberazione n.467/00.
Il provvedimento, considerato:
· che erano pervenute all'Autorità dalle Associazioni
di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo
autorizzatorio cui dovrebbero essere soggette alcune tipologie di
pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi
che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature
terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per
la connessione alla rete Internet;
· che la messa a disposizione del pubblico della possibilità
di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei
detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo
rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a
disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali
o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori
già licenziatari o autorizzati;
escludeva dalla nozione di fornitore di un servizio pubblico di
telecomunicazioni, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997, quell'esercente l'attività
commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria,
tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività
di telecomunicazioni, mettesse a disposizione della propria clientela
le apparecchiature terminali di rete.
Detta Deliberazione ha finora evitato agli esercizi commerciali,
ai pubblici esercizi ed alle imprese che prestano servizi, che non
abbiano come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni,
l'assoggettamento agli obblighi relativi:
a) all'autorizzazione e relativi diritti di istruttoria;
b) all'iscrizione all'apposito Registro e relativa tassa di concessione;
c) al rispetto delle norme in materia di identificazione dei clienti,
indicazione dei prezzi, manutenzione delle attrezzature ed abbattimento
delle barriere architettoniche.
Ciò premesso, si chiede se la Deliberazione n.102/2003 dell'Autority
sia ancora applicabile e se alcuni degli obblighi elencati alle
tre lettere sopra evidenziate (o tutti) siano o meno da adempiere
da parte dei menzionati esercizi che non abbiano come oggetto principale
l'attività di telecomunicazioni.
In particolare, si chiede altresì se, ai fini di cui alla
lett.c), il Ministero ritenga che detti esercizi debbano porre in
essere particolari comportamenti, anche al fine di fronteggiare
i rischi di commissione di reati mediante l'uso della rete internet.
Distinti saluti,
Dr. Giuseppe Dell'Aquila
Ministero delle Comunicazioni
PROT. N. DGCA/2/ZOFF
Oggetto: Internet Point ed invio/ricezione fax quali attività
complementari ad esercizi pubblici, di commercio e servizi vari.
Applicabilità deliberazione Autorità 15 aprile 2003,
n. 102.
Si fa riferimento alla nota n. 3704.11/2004 GDA con la quale codesta
Confederazione chiedeva alla scrivente se era ancora applicabile
la deliberazione n. 102 del 15.04.03 dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni che escludeva dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione prevista dall'abrogata delibera n. 467/00/CONS
tutte le tipologie di pubblici esercizi la cui attività principale
non consiste nella messa a disposizione al pubblico di servizi di
comunicazione elettronica.
Al riguardo si conferma che recentemente la medesima Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito, in relazione alle
nuove norme contenute nel D.L.vo 259/03 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) la non sussistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione
di inizio attività (D.I.A.) prevista dall'art. 25 del suddetto
decreto, per tutti gli esercenti che si trovano nelle condizioni
previste dalla citata delibera 102/03.
Di conseguenza essendo venuto meno ogni obbligo di presentazione
al Ministero della suddetta D.I.A. per questi esercenti vengono
meno anche gli obblighi indicati ai punti A, B e C della nota di
codesta Confederazione.
Il Direttore Generale
D.ssa Laura ARIA
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